CORONAVIRUS E LAVORO GIORNALISTICO, FAQ E MODULI DI AUTOCERTIFICAZIONE

23 Marzo 2020 / Commenti disabilitati su CORONAVIRUS E LAVORO GIORNALISTICO, FAQ E MODULI DI AUTOCERTIFICAZIONE

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Le risposte del direttore generale della Fnsi domande frequenti sui nuovi decreti governativi per il contenimento del Coronavirus. In coda i moduli per l’autocertificazione per freelance e giornalisti dipendenti.

Per lo svolgimento della professione giornalistica è necessaria l’autodichiarazione?

L’attività giornalistica è stata formalmente inserita, dall’allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020, tra le attività essenziali con esplicito riferimento ai “servizi di informazione”. Tuttavia, si consiglia ai giornalisti di portare sempre con se sia la tessera dell’Ordine sia la prescritta autodichiarazione precompilata. La FNSI, a tale scopo, ha predisposto 2 modelli ESCLUSIVAMENTE PER SCOPO PROFESSIONALE (uno per i giornalisti dipendenti e uno per i freelance (li trovate in coda al testo) che consentiranno, in caso di controllo, una celere conclusione delle operazioni di verifica da parte degli operatori di Polizia.  Infine, si ricorda – come precisato dal ministero dell’Interno con nota del 18/03/2020 – che “l’autocertificazione cartacea non può essere sostituita da un’applicazione per smartphone”.

Come si applica ai giornalisti il congedo indennizzato al 50%, per chiusura scuole?

L’art. 23 del DL 18/2020 prevede, a decorrere dal 5 marzo, anche per i giornalisti dipendenti del settore privato uno specifico congedo con indennità al 50% della retribuzione (quindi economicamente più vantaggioso dell’indennità per “congedo parentale” pari al 30%) coperto da contribuzione figurativa, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni. Tale congedo viene riconosciuto in conseguenza della chiusura delle scuole ai genitori – anche affidatari – di figli di età non superiore ai 12 anni, limite di età che non si applica ai figli con disabilità grave. Tale congedo speciale può essere fruito alternativamente da entrambi i genitori, sempre nel limite di 15 giorni, purché un genitore non sia già beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione/cessazione dell’attività lavorativa oppure disoccupato o non lavoratore. L’indennità al 50% viene corrisposta, anche ai giornalisti, dall’INPS, mentre la contribuzione figurativa viene accreditata dall’INPGI, su richiesta del singolo giornalista. Per i giornalisti autonomi, iscritti alla Gestione Separata dell’INPGI, non si può applicare la disposizione analoga, prevista nel DL 18/2020, riservata ai soli lavoratori autonomi iscritti all’INPS, ma sul punto l’INPGI valuterà la possibilità di adottare un provvedimento similare.

Se un giornalista è già in “congedo parentale”, che succede?

L’art. 23 del DL 18/2020  consente, anche ai giornalisti, genitori di bambini sino a 12 anni, che hanno iniziato ad usufruire del congedo parentale (ex art. 32-33 D.lgs 151/2001), durante il periodo di chiusura delle scuole per coronavirus e quindi dal 5 marzo scorso, di convertire 15 giorni di congedo parentale già fruito in congedo speciale con indennità al 50% e non computare quei giorni a titolo di congedo parentale.  Si ricorda che l’indennità per i congedi parentali viene erogata dall’INPS, mentre l’INPGI provvede all’accredito della contribuzione figurativa.

Durante la chiusura delle scuole posso restare a casa, per seguire i miei figli, oltre i 15 giorni coperti dal congedo speciale al 50%?

Oltre al congedo speciale di cui sopra, l’art. 23 del DL 18/2020 prevede per i dipendenti del settore privato – e quindi anche per i giornalisti – con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito), la possibilità di astenersi dal lavoro per il tutto periodo di chiusura delle scuole, senza però l’indennità e la contribuzione figurativa, ma con il diritto alla conservazione del posto di lavoro e con il divieto di licenziamento.

I giornalisti hanno diritto al bonus Baby-sitting?

Sempre l’art. 23 del DL 18/2020 prevede, quale alternativa al congedo speciale di 15 giorni con indennità al 50%, anche per i giornalisti dipendenti del settore privato, la possibilità di scegliere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per le prestazioni effettuate a seguito della chiusura delle scuole, nel limite massimo complessivo di 600 euro e da erogare tramite il c.d. “libretto famiglia”. Per sapere come richiederlo clicca qui. L’art. 23 del DL 18/2020 prevede un bonus simile per i lavoratori autonomi, non iscritti all’INPS, “subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari”. Pertanto sono in corso approfondimenti da parte dell’INPGI circa le modalità con le quali possano accedere a tale contributo anche i giornalisti iscritti alla propria Gestione separata.

Quali novità ci sono per i giornalisti che hanno già il riconoscimento della Legge 104/92?

L’Art. 24 del DL 18/2020 prevede l’estensione, anche per i giornalisti dipendenti, dei giorni di permesso retribuito previsti dalla Legge 104/1992 (art. 33, comma 3), che vengono incrementati di ulteriori 12 giorni complessivi (che si aggiungono quindi ai 3 già previsti), per i mesi di marzo e aprile 2020. La relativa indennità viene corrisposta dall’INPS – anche ai giornalisti – mentre l’INPGI provvede alla relativa contribuzione figurativa.

Cosa succede se il giornalista viene posto in quarantena o in permanenza domiciliare con sorveglianza attiva?

L’art. 26 del DL 18/2020 chiarisce definitivamente che, anche nel settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato alla malattia, per quanto riguarda il trattamento economico previsto. Inoltre, lo stesso periodo non si conteggia ai fini del periodo di comporto, ovvero per quel periodo durante il quale, in caso di assenza del lavoratore, il datore di lavoro non può esercitare il diritto di risolvere il rapporto di lavoro. In questi casi il medico curante redige il certificato di malattia, indicando gli estremi del provvedimento dell’autorità sanitaria che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare fiduciaria, ma sono validi anche i certificati di malattia trasmessi, prima del 17/03/2020, privi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Chi rilascia il certificato medico se il giornalista su ammala di Covid-19?

A norma dell’art. 26, comma 6 del DL 18/2020, qualora il giornalista si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato sarà redatto dal medico curante, nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’Operatore di sanità pubblica.

Che tutele hanno i giornalisti affetti da disabilità grave, immunodepressi o malati oncologici?

Sempre l’art. 26 stabilisce che – fino al 30 aprile 2020 – il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero anche per i giornalisti dipendenti, sia pubblici che privati, che siano:

  • in possesso del riconoscimento di disabilità grave;
  • in possesso di apposita certificazione medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione;
  • in possesso di apposita certificazione medico legali attestante patologie oncologiche o lo svolgimento di relative terapie

È prevista una indennità specifica per i giornalisti freelance che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività a causa dal coronavirus?

L’art. 27 del DL 18/2020 prevede, per liberi professionisti titolari di partita iva e per le co.co.co. – attivi al 23/02/2020 – iscritti alla Gestione separata INPS (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), un’indennità erogata dall’INPS, per il mese di marzo, pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito. Pertanto, tale indennità – riservata agli i scritti INPS – non si applica ai giornalisti autonomi iscritti alla Gestione separata Inpgi, così come non si applica a tutti gli altri liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza privatizzate. Per loro (art. 44 del DL 18/2020) è invece prevista l’eventualità di una indennità erogata dal Fondo per il reddito di ultima istanza. Detto fondo è infatti rivolto a quei lavoratori – autonomi ma anche dipendenti – che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Tuttavia, per la sua applicazione ai giornalisti autonomi iscritti alla Gestione separata INPGI è necessario attendere i Decreti ministeriali (Min. Lavoro ed Economia) che, entro il 16/04/2020, dovrebbero definire – di concerto con le Casse privatizzate e, quindi, anche con l’Inpgi – la quota dei 300 milioni da destinare ai professionisti e quindi anche ai giornalisti freelance.

Come si applica lo smart working durante il coronavirus?

La vigente disciplina raccomanda, sull’intero territorio nazionale, il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile (smart working) per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Il lavoro agile o smart working – disciplinato dagli articoli 18-23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 – può essere applicato (stante la speciale disciplina temporanea) anche  in assenza degli accordi individuali previsti dalla disciplina di riferimento:

  1. limitatamente alla durata dello stato di emergenza, che allo stato è fissata in 6 mesi a far data dal 31 gennaio scorso e, pertanto, sino alla fine del mese di luglio;
  2. unilateralmente dai datori di lavoro;
  3. ad ogni rapporto di lavoro subordinato;
  4. con l’assolvimento degli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza in via telematica. Pertanto, durante il semestre di cui sopra, i datori di lavoro – con procedura semplificata – potranno attivare sull’intero territorio nazionale lo smart working, anche senza sottoscrivere un accordo scritto con il dipendente e provvedendo all’assolvimento, in via telematica, degli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza, fermo restando l’obbligo, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, di rispettare la disciplina dello smart working di cui alla legge n. 81 del 22/05/2017.

Il giornalista ha diritto di ottenere lo smart working dalla propria azienda?

L’art. 39 del DL 18/2020 prevede che, fino al 30 aprile 2020, i giornalisti dipendenti disabili oppure che abbiano nel proprio nucleo un familiare disabile hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, purché la prestazione lavorativa svolta lo consenta. Inoltre i giornalisti che lavorano per aziende private e che siano affetti da patologie gravi con ridotta capacità lavorativa, hanno diritto alla priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. Pertanto, fuori da tali casistiche, senza il consenso dell’editore, il giornalista non può autonomamente svolgere la propria prestazione in smart working.

Il giornalista può essere licenziato durante l’emergenza da coronavirus?

L’art. 46 del DL 18/2020 prevede che – a far data dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020  – non  si possano avviare licenziamenti collettivi e che le procedure di licenziamento collettivo avviate dopo 23 marzo siano sospese. Inoltre durante medesimo periodo l’editore non può licenziare il giornalista per giustificato motivo oggettivo, quindi, per motivi economici oppure legati alla produzione o al funzionamento dell’azienda o ancora all’organizzazione del lavoro. L’editore può, invece, procedere al licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, come in caso di licenziamento per motivi disciplinari.

Il giornalista può sospendere il pagamento della rata del mutuo sulla prima casa?

L’art. 54 del DL 18/2020 prevede – con uno stanziamento di 400 milioni per il 2020 e per un periodo di 9 mesi a far data dal 17/03/2020 – l’ammissione al Fondo Gasparrini, fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui sulla prima casa, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti e quindi anche dei giornalisti che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, a causa dell’attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Anche in questo caso, tuttavia, è necessario attendere il Decreto attuativo da  parte del Ministro dell’economia e delle finanze.

I giornalisti freelance in difficoltà possono sospendere gli adempimenti dei versamenti contributivi?

I giornalisti iscritti alla Gestione separata Inpgi possono solo sospendere il versamento di eventuali rateizzi contributivi in scadenza nel mese di marzo 2020, rinviando il pagamento entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione, oppure in 5 rate mensili di pari importo, senza somme aggiuntive.

I giornalisti che continuano ad andare fisicamente in redazione hanno diritto ad un bonus?

Fatti salvi trattamenti di miglior favore definiti in sede aziendale, l’art. 63 del DL 18/2020 prevede un premio per i lavoratori dipendenti che sono rimasti fisicamente a lavorare in azienda. Tale riconoscimento – riservato a chi ha percepito, nel 2019, un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro – prevede, il riconoscimento di una somma pari a 100 euro esentasse, da rapportare al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti (in presenza) nella propria sede di lavoro durante il mese di marzo 2020. Tale bonus verrà erogato dall’editore nella busta paga di aprile o comunque entro il termine del conguaglio fiscale di fine anno.

Durante l’emergenza l’editore può imporre le ferie?

La disciplina vigente raccomanda, qualora sia possibile, ai datori di lavoro, di favorire la fruizione di ferie,  congedi  e  permessi. Trattandosi di raccomandazione, quindi, il giornalista non può essere obbligato a ferie forzate ma deve essere incentivato a fruirne, al pari di permessi e congedi, quale alternativa allo smart working (che rimane lo strumento principale per gestire l’emergenza) ed agli altri strumenti previsti dalla disciplina speciale vigente. Tuttavia il recente DPCM 22/03/2020 recepisce il Protocollo 14 marzo 2020 sottoscritto fra il Governo e le parti sociali, il quale prevede che le imprese – avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali – potranno, nel seguente ordine, utilizzare: lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza, nonché in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione e, nel caso l’utilizzo di detti istituti non risulti sufficiente, in via residuale i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

Gli uffici stampa della pubblica amministrazione hanno qualche peculiarità, nella disciplina speciale emanata per combattere il coronavirus?

L’art. 87 del DL 18/2020 dispone che, fino  alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 (quindi sino alla fine di luglio 2020) il lavoro agile o smart working, anche senza accordo individuale è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare la presenza del personale negli uffici.

L’azienda deve garantire la sicurezza contro il pericolo di contagio nelle redazioni?

Secondo il Protocollo firmato il 14/03 tra Parti sociali e Governo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, la prosecuzione delle attività lavorativa può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai adeguati livelli di protezione. Si ricorda che, ex art. 2087 del codice civile, “l‘imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, è pertanto evidente che l’obbligo della sicurezza sui luoghi di lavoro è un onere a  carico del datore di lavoro. Si segnala che i contenuti del suddetto Protocollo, sono stati indicati dal DPCM 22/03/2020 quale presupposto da rispettare per la prosecuzione delle attività non sospese, tra cui – come noto – rientra anche l’attività giornalistica, indicata nell’allegato 1 al medesimo DPCM  tramite l’esplicito riferimento ai “Servizi di informazione”.

Se ho la febbre posso andare in redazione? In presenza di febbre – oltre 37,5° – o altri sintomi influenzali, vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Inoltre, non ci si può recare in azienda ove sussistano condizioni di pericolo, quali ad esempio: sintomi di influenza, temperatura o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc. Infine, in presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, si deve informare tempestivamente il datore di lavoro, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dagli altri.

La mia azienda può misurarmi la febbre prima del mio ingresso a lavoro?

Secondo il Protocollo del 14/03, il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro “potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea” e ove tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

Quali precauzioni è tenuto ad adottare il datore di lavoro per prevenire rischi di contagio?

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Inoltre nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione. L’azienda è inoltre tenuta a mettere a disposizione dei propri dipendenti tutti i dispositivi di protezione individuali necessari all’espletamento, nella massima sicurezza, della prestazione lavorativa.

Quando è necessaria la mascherina e gli altri dispositivi?

Quando il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (ad esempio guanti, occhiali ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Se un giornalista risulta positivo al coronavirus, cosa accade?

L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede aziendale, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Cosa succede per i giornalisti, con le nuove norme sulla cassa integrazione?

Le nuove norme contenute nel DL 18/2020 fanno esclusivo riferimento all’INPS quale ente erogatore delle prestazioni di sostegno al reddito e ente beneficiario degli stanziamenti pubblici varati.  Pertanto – in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga – le nuove norme si applicano solo alle aziende che non rientrano nel campo di applicazione della L. 416/81, quindi: all’emittenza radiotelevisiva, alle agenzie di stampa locali, ai service editoriali, alle aziende digitali che potranno accedere alle prestazioni erogate dall’Inps con accesso al Fondo di Integrazione Salariale per l’erogazione dell’assegno ordinario o all’Inps, attraverso le Regioni, per la Cassa Integrazione in deroga, che riguarda le imprese escluse dall’ambito di applicazione della L. 416/81 e che avendo meno di 5 dipendenti non rientrano neanche nel FIS.  Rimangono quindi escluse dalle nuove norme le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici nonché le agenzie di stampa a diffusione nazionale, le cui prestazioni continueranno ad essere erogate dall’Inpgi, secondo la normativa e i massimali già in vigore. Queste ultime non possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale con sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinario in quanto escluse dall’ambito di applicazione della nuova norma.

Il presente documento verrà costantemente aggiornato, in base all’evolversi della normativa di riferimento.

Tommaso Daquanno Direttore FNSI

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