STATUTO DEL SINDACATO GIORNALISTI ABRUZZESI

Articolo 1
Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi (S.G.A.) è l’organizzazione sindacale unitaria di giornalisti e giornaliste che esercitano la professione a termini di legge e risiedono o svolgono la propria attività in Abruzzo. Ha sede a Pescara. L’Associazione, costituita in base al presente Statuto, aderisce alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Articolo 2 
L’Associazione non ha fini di lucro. Nello spirito di solidarietà tra colleghi ha lo scopo  di:
– garantire ai giornalisti la tutela sindacale e occupazionale;
– difendere e sviluppare la libertà di stampa, il pluralismo dell’informazione e la possibilità di accesso alle fonti;
– garantire che nell’esercizio della professione giornalistica sia tutelato il diritto di ogni cittadino ad essere informato in maniera trasparente, corretta e completa e siano rispettati i diritti della persona, dei soggetti deboli e dei soggetti sociali;
– rappresentare gli iscritti nei confronti di terzi, sia in campo regionale sia in campo nazionale, per la stipula dei contratti di lavoro e di accordi territoriali, per l’applicazione dei contratti di categoria, per la soluzione di vertenze collettive e individuali;
– favorire e controllare l’applicazione dei contratti giornalistici di lavoro nelle redazioni di tutti i media che operano in Abruzzo e contrastare l’abusivismo nell’esercizio della professione giornalistica;
– garantire l’assistenza necessaria ai Comitati e ai fiduciari di redazione eletti secondo le norme federali e dei contratti stessi;
– favorire la qualificazione professionale dei giornalisti attraverso iniziative di formazione, studio e ricerca;
– tutelare i giornalisti precari e disoccupati, adoperarsi per il loro ricollocamento, sostenendone la professionalità anche attraverso l’organizzazione di corsi di aggiornamento;
– favorire la conoscenza e consapevolezza dei diritti e dei doveri della professione giornalistica;
– affermare e difendere l’unità della categoria, contrastare qualsiasi tentativo di discriminazione e impegnarsi per l’attuazione del principio paritario di genere fra i giornalisti, anche in osservanza della legge 125/1992, costituendo tra l’altro un’apposita Commissione per le pari opportunità,
– perseguire la pari dignità fra tutti i giornalisti, tutelare gli interessi professionali, contrattuali,previdenziali e assistenziali dei giornalisti lavoratori autonomi, anche attraverso la Commissione per il lavoro autonomo chiamata ad operare come supporto del Consiglio Direttivo e della Segretaria Regionale, favorire la partecipazione dei giornalisti lavoratori autonomi ai diversi livelli dell’attività del Sindacato e dei suoi organismi dirigenti;
– assumere tutte le iniziative opportune per rafforzare l’unità della categoria, per la sua promozione sociale e culturale, per consolidare i rapporti di colleganza e solidarietà fra i soci, per migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro;
– collaborare con l’Ordine dei Giornalisti, l’INPGI, la CASAGIT e il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani per lo sviluppo della professione  e per la sua tutela legale, deontologica, previdenziale e assistenziale costituendo, anche, un Coordinamento operativo tra gli enti di categoria.
– coordinare e vigilare sull’attività dei Gruppi regionali di specializzazione costituiti all’interno del Sindacato Giornalisti Abruzzesi;
– adempiere a tutti i compiti che la legge, le norme sindacali e lo Statuto della FNSI attribuiscono all’Associazione in rappresentanza della categoria dei giornalisti.

SOCI

Articolo 3
I soci si dividono in due categorie:
– giornalisti professionali;
– giornalisti collaboratori.
L’iscrizione dei giornalisti in ciascuna categoria è deliberata dal Consiglio Direttivo su istanza degli interessati e sulla base delle modalità e dei criteri fissati dallo Statuto e dal Regolamento della FNSI.

Articolo 4
Per esercitare i diritti di socio è necessario essere in regola con il pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo del Sindacato Giornalisti Abruzzesi.
I soci con contratti di lavoro giornalistico dipendente e i pensionati INPGI sono tenuti alla delega per la trattenuta della quota di servizio per l’assistenza contrattuale, ovvero al versamento diretto della stessa, nei casi e con le modalità definite dalle delibere della FNSI.
I soci che non abbiano contratti di lavoro giornalistico dipendente sono tenuti al versamento della quota stabilita dal Consiglio Direttivo con un’apposita delibera.

Articolo 5
I soci che alla verifica annuale da parte del Consiglio Direttivo risulteranno non in regola con il versamento delle quote saranno invitati a regolarizzare la propria posizione. Il mancato versamento per tre anni consecutivi delle quote sociali comporta la cancellazione per morosità da parte del Consiglio Direttivo. Il socio il cui nominativo è stato cancellato per morosità potrà presentare domanda di nuova iscrizione previo saldo della morosità pregressa maggiorata di euro 10 per ogni annualità non pagata.
L’iscrizione, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, avrà validità solo dopo l’effettiva regolarizzazione della quota.
La domanda di iscrizione deve essere valutata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile e comunque entro 60 giorni. Il mancato accoglimento dovrà essere comunicato all’interessato per iscritto e con la relativa motivazione entro 30 giorni dalla decisione. Contro l’eventuale rigetto può essere presentato, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri.

Articolo 6
Il rapporto associativo fra i giornalisti è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente Statuto:
1. uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo;
2. esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa in presenza dei requisiti richiesti;
3. diritto di voto per gli associati, nelle opportune forme di delega e rappresentanza, per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
4. eleggibilità libera degli organi amministrativi;
5. principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile;
6. pubblicità delle convocazioni dell’Assemblea Generale, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;
7. intrasmissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi,
8.perseguimento della parità di genere nella rappresentanza in tutti gli organismi sindacali.

Articolo 7
La qualità di socio si perde per:
a) radiazione
b) morosità
c) dimissioni
d) perdita dei requisiti di cui all’art. 3
e) assunzione di incarichi che siano in contrasto con i principi e le finalità indicati agli art. 2 e 6 del presente Statuto.

ORGANI

Articolo 8
Organi del Sindacato sono:
. l’Assemblea Generale
. il Consiglio Direttivo
. il Segretario Regionale
. la Segreteria Regionale
. il Collegio dei Revisori dei Conti
. il Collegio dei Probiviri

Organi consultivi del Sindacato sono.

. le Commissioni di lavoro
. la Consulta sindacale

In tutti gli organi collegiali si tenderà a garantire la parità di genere.

Articolo 9
L’Assemblea Generale è il massimo organismo di base del Sindacato Giornalisti Abruzzesi. E’ costituita dai soci e ha tutti i poteri deliberanti. L’Assemblea è convocata in via ordinaria ogni anno entro il 30 giugno per l’esame della relazione di politica sindacale del Segretario e l’approvazione dei rendiconti preventivo e consuntivo, oltre che per la discussione di ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei soci.
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure entro trenta giorni nel caso in cui almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo indicando gli argomenti da trattare.
E’ ammessa, nel caso sia necessario affrontare argomenti che interessano una sola categoria di iscritti, la convocazione di assemblee straordinarie di soli giornalisti professionali o collaboratori, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di un quinto dei rispettivi interessati.

Articolo 10
L’Assemblea è convocata dal Segretario su decisione del Consiglio Direttivo. Per le assemblee ordinarie l’avviso di convocazione con l’ordine del giorno deve essere inviato per posta elettronica certificata alla casella comunicata al Sindacato Giornalisti Abruzzesi da ogni iscritto e valida sino a revoca o, in mancanza, per lettera al domicilio di ogni iscritto con un preavviso di almeno 10 giorni.

Articolo 11
Per la validità delle Assemblee in prima convocazione occorre la presenza della metà più uno dei soci. Trascorse 24 ore da quella fissata per la prima convocazione, le Assemblee si riuniscono in seconda convocazione e le deliberazioni  assunte saranno votate a maggioranza dei presenti.

Articolo 12
Le Assemblee sono dichiarate aperte dal Segretario del Sindacato o in sua assenza, nell’ordine, dal Vice Segretario professionale o dal Vice Segretario collaboratore. Eleggono poi tra i soci presenti il proprio presidente, il segretario verbalizzante e la commissione verifica poteri composta da tre soci presenti, di cui due professionali. La commissione verifica poteri esercita anche la funzione di scrutinio e rende noto l’esito delle votazioni.

Articolo 13
Alle Assemblee partecipano i soci che siano in regola con l’iscrizione e il versamento delle quote. E’ possibile regolarizzare la propria posizione anche in sede di Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea sono tutte adottate a maggioranza dei soci presenti.
Le votazioni, ad eccezione di quelle che riguardano persone (che avvengono sempre a scrutinio segreto), si effettuano di norma per alzata di mano. Su richiesta di almeno un terzo dei soci presenti possono avvenire a scrutinio segreto o per appello nominale.
Ogni socio può ricevere una sola delega scritta (da professionale a professionale, da collaboratore a collaboratore) ed esprimere
il voto a suo nome in tutte le votazioni che non riguardino però le elezioni a cariche associative e le modifiche allo Statuto.
Su proposta del Consiglio Direttivo o di un quinto degli iscritti, l’Assemblea può eleggere un Presidente onorario del Sindacato Giornalisti Abruzzesi che sia iscritto al Sindacato  e svolga attività da almeno 10 anni.

 Articolo 14
Il Consiglio Direttivo si compone di nove consiglieri, sette professionali e due collaboratori, eletti dai soci con votazioni separate per categoria.

Articolo 15
Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, purché iscritti al Sindacato Giornalisti Abruzzesi:
. il Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine dei giornalisti;
. un rappresentante di ciascun Comitato di redazione, i fiduciari delle redazioni  operanti in Abruzzo;
. i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
. i giornalisti che ricoprano incarichi nella FNSI;
. i giornalisti che ricoprano incarichi nel Fondo di Previdenza Complementare;
. i fiduciari e i consiglieri dell’INPGI e della CASAGIT.
. il Presidente onorario del Sindacato Giornalisti Abruzzesi.

Articolo 16
Il Consiglio Direttivo del Sindacato Giornalisti Abruzzesi:
. conduce le trattative sindacali, stabilisce ed attua le linee di politica sindacale sulla base degli orientamenti espressi dall’Assemblea;
. vigila sull’applicazione dei contratti nazionali di lavoro giornalistico ed esercita ogni atto necessario alla tutela degli interessi dei giornalisti;
. mantiene i contatti con i Comitati di redazione e i fiduciari;
. delibera la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e ne fissa l’ordine del giorno;
. provvede sollecitamente all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea sia direttamente sia per mezzo di speciali commissioni, anche costituite pro-tempore, del cui operato si assume la responsabilità;
. promuove convegni e altre iniziative pubbliche sui temi riguardanti i diversi settori dell’informazione;
. provvede all’ammissione ed alla cancellazione dei soci secondo le norme previste dal presente Statuto; ha facoltà di procedere, con motivazione, al deferimento dei soci al Collegio dei Probiviri;
. fissa le quote associative stabilendo le modalità di riscossione;
. definisce l’esercizio finanziario che decorre dal primo gennaio al 31 dicembre; redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da presentare all’Assemblea ordinaria entro il mese di giugno; fissa gli indirizzi per le spese ordinarie e delibera quelle straordinarie; sorveglia l’impiego e la conservazione del patrimonio sociale, cura l’aggiornamento dell’inventario;
. regola il rapporto di lavoro del personale dipendente e ne disciplina l’attività;
. esercita ogni compito necessario al buon andamento del Sindacato regionale, secondo i principi fissati dallo Statuto;
. svolge tutte le funzioni non assegnate ad altri organi;
. mantiene rapporti di collaborazione e coordinamento con l’Ordine professionale, con l’INPGI, con la CASAGIT e con il Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani.

Articolo 17
Nella riunione di insediamento il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, un giornalista professionale alla carica di Segretario.
Risulta eletto nelle prime due votazioni il consigliere che abbia riportato la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Se nessun candidato raggiunge il quorum richiesto, dalla terza votazione per l’elezione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Successivamente il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri nella stessa seduta, con votazioni separate e segrete, a maggioranza semplice, due Vice Segretari, un professionale ed un collaboratore , e un  Tesoriere. A parità di voti, risulta eletto il candidato che ha ricevuto maggiori consensi nell’elezione del Consiglio Direttivo. In caso, ancora, di parità di voti, si applicano le norme dello Statuto FNSI.

Articolo 18
Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni. I componenti sono rieleggibili. Qualora la scadenza del mandato consiliare venga a cadere nell’ambito temporale massimo di sei mesi  precedenti le elezioni per il rinnovo degli organi nazionali della FNSI, il mandato stesso è prorogato sino alla scadenza degli organismi nazionali FNSI.

Articolo 19
Il Consiglio Direttivo potrà in qualsiasi momento revocare il mandato al Segretario, ai Vice-segretari, al Tesoriere, tutti insieme o singolarmente, approvando una mozione di sfiducia motivata.
Detta mozione, sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, dovrà essere presentata al Segretario, il quale avrà l’obbligo di inserirla nell’ordine del giorno di una riunione del Consiglio Direttivo da convocarsi entro trenta giorni.
Il Consiglio Direttivo si esprimerà sulla mozione a scrutinio segreto. La mozione si intenderà  approvata se avrà ottenuto il consenso della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Articolo 20
In caso di cessazione dall’incarico per dimissioni, approvazione della mozione di sfiducia o altro motivo, il Segretario, i Vice Segretari e il Tesoriere vengono sostituiti con la procedura di cui all’art. 17. Fino all’avvenuta sostituzione gli stessi restano in carica per l’ordinaria amministrazione. La scadenza del mandato dei nuovi eletti sarà comunque quella dei loro predecessori nell’incarico.

Articolo 21
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l’anno su convocazione del Segretario che fissa l’ordine del giorno dei lavori. Le riunioni  potranno tenersi anche su richiesta di un terzo dei  consiglieri.
Il Consiglio Direttivo ha il numero legale per deliberare con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Articolo 22
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità è determinante il voto del Segretario. Le votazioni sono di norma palesi. Sono segrete ogni qualvolta si tratti di persone. In caso di parità nel voto segreto, il Segretario può esplicitare il proprio voto affinché la delibera abbia la maggioranza. Nel caso il Segretario non espliciti il suo voto la delibera si intende non approvata.

Articolo 23
Il consigliere che non intervenga, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, sarà considerato decaduto. Il Consiglio Direttivo delibererà  la sua sostituzione nella prima riunione utile con il primo dei non eletti della stessa lista. Contro la delibera può essere presentato ricorso al Collegio dei Probiviri che dovrà esaminarlo entro venti giorni feriali. L’eventuale ricorso sospende l’efficacia della delibera fino al pronunciamento del Collegio stesso. In caso di accoglimento del ricorso il consigliere viene reintegrato, in caso di respingimento del ricorso il Consiglio dovrà provvedere alla sua sostituzione nella prima riunione utile con il primo dei non eletti nella stessa lista.
Il consigliere che non intervenga, con giustificato motivo, a sei sedute consecutive del Consiglio Direttivo potrà essere dichiarato decaduto dal Consiglio, previa motivata deliberazione. Nella  prima riunione utile il Consiglio procederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti della stessa lista. Anche tale delibera potrà essere impugnata davanti Collegio dei Probiviri dando corso alla stessa procedura sopracitata.

Articolo 24
In caso di sopravvenuta indisponibilità permanente di un consigliere, per dimissioni o per altro motivo, gli succede il primo dei candidati non eletti della stessa lista.
Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione, il Consiglio Direttivo prosegue la sua attività fino alla scadenza del mandato anche con un numero limitato di componenti, purché restino in carica almeno cinque consiglieri, di cui tre professionali.
In mancanza anche di questo numero minimo, il Consiglio Direttivo si intende sciolto, rimane in carica per l’ordinaria amministrazione e delibera l’indizione di nuove elezioni entro sessanta giorni.

Articolo 25
Il Segretario ha la rappresentanza giuridica e morale dell’Associazione, ne cura l’assetto organizzativo, è garante del Patto federativo e della corretta applicazione dello Statuto.
Ha la firma sociale, con tutti i poteri che ne derivano.
Convoca le Assemblee, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo  e sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi dell’Associazione.
Il Segretario in caso di urgenza adotta le opportune deliberazioni sottoponendole appena possibile alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Ha la facoltà di delegare speciali compiti a uno o più componenti del Consiglio Direttivo e ai soci.
Esercita gli atti di ordinaria amministrazione ed è direttore responsabile di tutti gli organi di informazione del Sindacato.

Articolo 26
In caso di impedimento temporaneo, il Segretario è sostituito dal Vice Segretario professionale o, in mancanza, dal Vice Segretario collaboratore.

Articolo 27
I Vice Segretari collaborano con il Segretario per i settori sindacali di loro competenza. Il Vice Segretario professionale sostituisce il Segretario in caso di necessità. Il Vice Segretario collaboratore redige, salvo impedimenti, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 28
Il Segretario, i due Vice Segretari e il Tesoriere formano  la Segreteria, che ha il compito di attuare le delibere del Consiglio Direttivo e di seguire l’attualità sindacale, ferme restando le prerogative del Segretario di cui all’art. 25.
La Segreteria si riunisce su convocazione del Segretario.

Articolo 29
Il Tesoriere provvede alla tenuta della contabilità ed all’aggiornamento costante della situazione patrimoniale e amministrativa del Sindacato Giornalisti Abruzzesi.
Vigila sulla regolarità delle spese e degli incassi, secondo le delibere e le direttive del Consiglio.
Controlla la regolarità della riscossione delle quote sociali e tiene in evidenza la posizione contributiva dei singoli iscritti.
Il Tesoriere cura la gestione finanziaria del Sindacato, presenta i bilanci consuntivo e preventivo ed è responsabile con il Segretario della gestione economica.

Articolo 30
Le Cariche Sociali (Segretario, Vice Segretari, Tesoriere, componenti del Consiglio Direttivo, presidente della Consulta, coordinatori delle Commissioni e dei Gruppi di Specializzazione, Probiviri e Revisori dei Conti) sono gratuite e incompatibili con:
a) funzioni nelle aziende giornalistiche  connesse alla gestione dell’impresa o del personale o che comunque attribuiscano la figura di controparte nelle relazioni sindacali;
b) l’appartenenza al Consiglio Nazionale o a un Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti;
c) l’appartenenza al Consiglio d’amministrazione o al Collegio dei Sindaci dell’INPGI, al Comitato d’amministrazione per la Gestione Previdenziale Separata, al Consiglio d’amministrazione del Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani, al Consiglio d’Amministrazione o al Collegio dei Sindaci della CASAGIT;
d) la qualità di dipendente del Sindacato o con incarichi retribuiti, indennizzati o comunque compensati dal Sindacato stesso, dalla FNSI e dagli altri Enti di categoria;
e) l’appartenenza ad organi direttivi ed esecutivi nazionali, regionali e locali di partiti, movimenti politici e di altri sindacati. L’appartenenza ad altro sindacato non determina incompatibilità per il giornalista collaboratore che svolgendo una doppia attività può, nell’esercizio di un lavoro di natura non giornalistica, iscriversi ad un altro sindacato che tuteli i suoi interessi in quello specifico settore.
f) incarichi di carattere politico, amministrativo e dirigenziale in enti pubblici, organismi di diritto pubblico, enti societari e istituzioni; incarichi a nomina pubblica nazionali, regionali e locali sono incompatibili solo nel caso in cui si determini una oggettiva situazione di conflitto di interesse con il Sindacato Giornalisti Abruzzesi.
Il Socio che venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità è tenuto ad optare entro trenta giorni. In caso di inottemperanza il socio decade dalle cariche nel Sindacato. La decadenza è pronunciata con delibera del Consiglio Direttivo e decorre dal trentunesimo giorno dalla data in cui si è verificata l’incompatibilità. Contro tale pronuncia è ammesso il ricorso al Collegio regionale dei Probiviri.
La qualità di Socio è incompatibile con quella di dipendente, anche con contratto a tempo determinato, del Sindacato Giornalisti Abruzzesi.

CONSULTA SINDACALE

Articolo 31
La Consulta Sindacale  è composta dai componenti professionali e collaboratori del Direttivo dell’Associazione, dai membri dei Comitati e dai fiduciari di redazione, dai presidenti dei Gruppi di Specializzazione eventualmente costituiti, purché iscritti al Sindacato Giornalisti Abruzzesi. La Consulta sindacale svolge una funzione di raccordo con le redazioni e informa il Consiglio Direttivo sulle specifiche situazioni aziendali e di settore.
La Consulta sindacale ha il compito di:
– formulare richieste di carattere contrattuale;
– proporre forme e modalità dell’azione sindacale nel quadro della disciplina federale:
– controllare l’effettiva applicazione dei contratti di lavoro giornalistici e di segnalare eventuali abusi e violazioni;
– richiedere la partecipazione dell’Associazione alla definizione e stipula dei contratti integrativi aziendali;
– esprimere pareri e fornire al Consiglio Direttivo elementi di giudizio per le delibere di sua competenza.
La Consulta viene convocata, almeno una volta l’anno, dal Segretario del Sindacato. Può anche essere convocata su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
La Consulta elegge con voto segreto il suo Presidente, scegliendolo fra i componenti professionali dei Comitati e fiduciari di redazione.

Articolo 32
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, due professionali e un collaboratore. Il Collegio dei Revisori ha i compiti previsti dal Codice Civile. In particolare esercita il controllo sui conti del Sindacato Giornalisti Abruzzesi, vigila sulla tenuta dei libri contabili ed esamina i bilanci, sui quali redige annualmente una relazione da esporre all’Assemblea.
Nel caso in cui  il Collegio rilevi inadempienze o irregolarità gravi è tenuto a richiedere al Segretario l’immediata convocazione del Consiglio Direttivo, che deve riunirsi con la massima sollecitudine possibile e comunque non oltre dieci giorni.
Il Collegio riferisce del proprio operato all’Assemblea durante la presentazione del bilancio annuale.
Nella seduta di insediamento, convocata dal Segretario del Sindacato, il Collegio elegge a scrutinio segreto il suo Presidente.
La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nel Sindacato.

Articolo 33
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, due professionali ed un collaboratore,  che abbiano almeno cinque anni di iscrizione al Sindacato. Nella seduta di insediamento, convocata dal Segretario, il Collegio elegge a scrutinio segreto il suo Presidente.
La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica nel Sindacato e negli Istituti di categoria.

Articolo 34
Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle controversie relative alla disciplina associativa e sindacale di giornalisti iscritti ed esercita la funzione disciplinare in merito ai comportamenti non conformi ai principi associativi ed alla correttezza professionale.
Le questioni sono sottoposte al Collegio dal Consiglio Direttivo o dai singoli iscritti. Il Collegio dei Probiviri deve esaminarle entro sessanta giorni.
Il Collegio dei Probiviri esperisce tentativi di amichevole composizione nelle vertenze fra gli iscritti e può costituirsi in Giurì d’onore qualora un iscritto ricorra ad esso per promuovere un giudizio.

Articolo 35
Il Collegio dei Probiviri ha la potestà di applicare le seguenti sanzioni:

– diffida
– ammonizione
– censura
– sospensione dall’attività sociale
– radiazione.
Le sanzioni sono comunicate per iscritto al Segretario del Sindacato, che entro sette giorni dal ricevimento, è tenuto a darne notizia, con posta certificata o con lettera raccomandata, all’interessato.
Il Collegio dei Probiviri ha la facoltà di chiedere al Consiglio Direttivo che il suo lodo sia reso noto agli iscritti.

Articolo 36

La diffida è applicata quando l’iscritto sia incorso in una mancanza di lieve entità.
L’ammonizione è applicata all’iscritto che abbia tenuto un comportamento scorretto e colpevole.
La censura è applicata all’iscritto che sia incorso già in una ammonizione e persista nel suo comportamento scorretto e colpevole.
Il provvedimento di sospensione non può essere superiore ai sei mesi e viene adottato nei confronti dell’iscritto che abbia commesso azioni lesive della dignità della categoria.
Il provvedimento di radiazione è adottato in casi di eccezionale gravità che rendano manifestamente incompatibile la presenza dell’interessato in seno al Sindacato.

Articolo 37
L’apertura e la natura del procedimento disciplinare devono essere comunicate all’interessato con posta certificata o con lettera raccomandata dal Presidente del Collegio dei Probiviri, pena la nullità del procedimento stesso.
Deduzioni, giustificazioni o eccezioni devono essere inoltrate al Collegio entro venti giorni dal ricevimento della contestazione.

Articolo 38
Contro tutti i provvedimenti disciplinari e avverso i lodi è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Il ricorso sospende l’esecuzione dei provvedimenti stessi. Nel caso di radiazione il ricorrente rimane però sospeso dall’attività sociale fino al lodo definitivo.

COMMISSIONI

Articolo 39
Per approfondire le problematiche dell’attività giornalistica e individuare i possibili interventi  vengono costituite dal Consiglio Direttivo le seguenti Commissioni:
a) emittenza radiotelevisiva
b) giornalismo on line
c) uffici stampa
d) precari
e) pari opportunità
f) Statuto
g) formazione
Viene costituita anche la Commissione lavoro autonomo secondo i principi e le procedure fissate dallo Statuto e dal Regolamento FNSI.
Altre Commissioni possono essere costituite dal Consiglio Direttivo in relazione alle esigenze ed all’evoluzione della professione giornalistica.
I coordinatori delle commissioni partecipano a titolo consultivo ai lavori del Consiglio Direttivo, nelle circostanze previste dal Regolamento, e alle trattative sindacali del settore di loro competenza.

GRUPPI DI SPECIALIZZAZIONE

Articolo 40
Nell’intento di facilitare, migliorandolo, l’esercizio di attività giornalistiche specifiche è data facoltà ai soci di riunirsi in Gruppi di Specializzazione.
Potranno essere soci effettivi solo i giornalisti iscritti al Sindacato.
Il Segretario o un suo delegato scelto fra i membri del Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni dei Gruppi di Specializzazione.

Articolo 41
I Gruppi di Specializzazione agiscono nell’ambito della disciplina sindacale regionale e della FNSI.
Il Sindacato mantiene la competenza esclusiva della tutela degli interessi morali e materiali della categoria anche nelle vertenze.

Articolo 42
Le norme di funzionamento dei Gruppi di Specializzazione devono essere approvate dal Consiglio Direttivo e non possono essere in contrasto con il presente Statuto, con il Regolamento del Sindacato Giornalisti Abruzzesi e con lo Statuto e il Regolamento della FNSI.

Articolo 43
La struttura organizzativa territoriale del Sindacato Giornalisti Abruzzesi è unitaria. Il Consiglio Direttivo, anche su richiesta di almeno un quinto dei soci, potrà tuttavia decidere l’istituzione di sezioni territoriali che consentano una più efficace organizzazione del Sindacato per aree omogenee.
Il funzionamento delle sezioni territoriali sarà articolato sulla base di un Regolamento varato dal Consiglio Direttivo.

DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 44
Tutte le cariche sociali hanno durata quadriennale e comunque decadono automaticamente in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo.

BILANCIO E PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 45
Il bilancio del Sindacato, da sottoporre annualmente all’approvazione dell’Assemblea generale degli iscritti, è composto dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto della gestione, entrambi accompagnati dagli  allegati.
Il bilancio annuale  dovrà rimanere a disposizione dei soci presso la sede del Sindacato nei dieci giorni che precedono l’Assemblea per la sua approvazione.
In particolare, e indipendentemente da quanto richiesto dalla normativa vigente, dovranno risultare dal rendiconto della gestione:
. le entrate ordinarie, le quote versate dai soci, i contributi delle organizzazioni di categoria;
. le entrate straordinarie;
. le spese ordinarie, le spese di affitto, le spese generali, le indennità di viaggio, le retribuzioni al personale, nonché ogni eventuale altro onere inerente.
Gli eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e altre disponibilità non potranno essere distribuiti , neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione, qualunque ne sia la causa, il patrimonio sarà devoluto obbligatoriamente ad altro organismo professionale o a fini di pubblica utilità, acquisito il parere di eventuali organismi di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 46
Il patrimonio sociale è costituito dalle somme disponibili, dai crediti e ogni altra attività del Sindacato, nonché da tutti i beni mobili e immobili di cui il Sindacato  abbia la legale proprietà.
Gli avanzi di amministrazione devono essere destinati esclusivamente a favore dell’attività associativa.

ELEZIONI E REFERENDUM

Articolo 47
Tutte le cariche sociali sono elettive.
Il diritto all’elettorato attivo e passivo si acquisisce a partire dal 181° giorno dall’iscrizione al Sindacato.
I candidati alle cariche sociali devono essere in regola con il pagamento delle quote al momento della presentazione delle liste. Gli elettori possono regolarizzare la loro posizione al momento del voto.

Articolo 48
Le elezioni per il Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Revisori dei Conti si devono svolgere contemporaneamente con una tolleranza massima di 60 giorni entro la fine del mandato. Si devono tenere nell’arco di almeno due giorni, uno dei quali domenica.
Il Consiglio Direttivo fissa la data delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali e designa la  Commissione Elettorale almeno trenta giorni prima dello svolgimento delle elezioni.

Articolo 49
Per l’elezione del Consiglio Direttivo si procede con il sistema proporzionale con scrutinio di lista.
Il Consiglio Direttivo stabilisce il termine per la presentazione delle liste.
Ciascuna lista di professionali può contenere al massimo nove nominativi e deve essere sottoscritta, per la presentazione, da non meno di venti soci professionali aventi diritto al voto.
Ciascuna lista di collaboratori può contenere al massimo quattro nominativi e deve essere sottoscritta, per la presentazione, da non meno di dieci soci collaboratori aventi diritto al voto.
In entrambe le liste si tenderà a garantire la parità di genere e comunque non si potrà scendere sotto il 30% nella rappresentanza di ciascun genere.
Gli eletti vengono proclamati dalla Commissione elettorale entro cinque giorni dalla data delle elezioni. I ricorsi in materia di attribuzione dei seggi possono essere presentati, entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti, in prima istanza alla commissione elettorale, ed eventualmente in seconda istanza al Collegio dei Probiviri della FNSI.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato entro dieci giorni  dalla proclamazione degli eletti dal consigliere professionale più votato.
Nel caso non si provveda alla convocazione nei termini previsti, la riunione può essere indetta, nell’ordine, dal presidente della Commissione elettorale e dal presidente uscente del Collegio dei Probiviri. Nel caso di inadempienze è ammesso il ricorso alla Giunta esecutiva della FNSI.

Articolo 50
L’elezione dei componenti i Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri avviene su schede distinte a maggioranza semplice con votazione separata per ogni categoria.
Sono eleggibili fra i Probiviri i soci che abbiano almeno cinque anni di iscrizione al Sindacato.
Risulteranno eletti i soci che nelle rispettive categorie avranno riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità, valgono le norme sulla priorità di cui all’art. 49.

Articolo 51
L’elezione o la designazione di delegazioni e rappresentanze dell’Associazione in organi, commissioni, consulte nazionali e federali e ai congressi nazionali avviene secondo le norme stabilite dalla FNSI.

Articolo 52
Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.
L’eventuale istituzione del voto elettronico sarà recepita dal Consiglio Direttivo sulla base delle direttive della FNSI.

Articolo 53
Il Consiglio Direttivo può sottoporre a referendum l’approvazione di iniziative e proposte di particolare importanza.
Il referendum può essere indetto anche su richiesta di almeno un quarto dei soci.
Le operazioni di voto per il referendum si svolgono con le modalità previste dagli articoli 48-49 del presente Statuto e con quelle previste dal Regolamento.
Il referendum è valido se vi partecipa la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il suo esito è vincolante per gli organi del Sindacato Giornalisti Abruzzesi.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Articolo 54
Le proposte di modifica al presente Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o su richiesta di un quarto dei soci e devono essere notificate a ciascun iscritto a mezzo posta elettronica o lettera circolare da inviare almeno quindici giorni prima della data stabilita per l’Assemblea Straordinaria appositamente convocata per discuterle.
Le modifiche per essere approvate dovranno ottenere la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 55
L’eventuale scioglimento dell’Associazione e la destinazione del patrimonio sociale saranno oggetto di deliberazione da parte di un’Assemblea straordinaria appositamente convocata.
Per la validità di tale deliberazione sarà necessario il voto favorevole dei tre quinti dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 56
Il presente Statuto entra in vigore subito dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea straordinaria. Eventuali questioni di natura interpretativa  e applicativa dello Statuto e del Regolamento del Sindacato Giornalisti Abruzzesi sono sottoposte alla cognizione e alla valutazione della Commissione Statuto all’uopo convocata,  previa decisione del Direttivo, dell’Assemblea e del singolo iscritto che ne abbia interesse.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento della FNSI e le norme generali del diritto.

 

REGOLAMENTO SINDACATO GIORNALISTI ABRUZZESI

 

Articolo 1
Il Sindacato dei giornalisti abruzzesi persegue le finalità previste nell’articolo 2 dello Statuto.
Le sezioni territoriali eventualmente costituite a norma dell’articolo 43 dello statuto sono tenute a informare il direttivo sulla loro attività organizzativa e sindacale e di ogni iniziativa che intendano assumere.
Non potranno seguire autonomamente vertenze di carattere collettivo e trattative di contenuto sindacale per le quali la titolarità esclusiva resta del consiglio direttivo, che dovrà essere tempestivamente informato.

SOCI

Articolo 2
I giornalisti vengono iscritti in due distinti elenchi professionali e collaboratori.
Per l’iscrizione nell’elenco dei professionali è necessaria autocertificazione con il numero di tessera professionale dell’iscrizione all’Ordine elenco professionisti o registro praticanti. Se iscritto all’elenco pubblicisti autocertificazione di avere in corso un rapporto di lavoro ai sensi di contratto sottoscritto dalla Fnsi o di aver svolto negli ultimi due anni e di svolgere, se non temporaneamente disoccupato, in maniera esclusiva o prevalente attività giornalistica retribuita con reddito non inferiore a quello previsto per il part time (18 ore) aumentato del 20%.
I pubblicisti pensionati non Inpgi potranno iscriversi all’elenco professionali autocertificando di aver svolto attività giornalistica esclusiva o prevalente anche sotto il profilo del reddito, nei due anni precedenti il pensionamento. Il reddito lordo per tale attività non deve essere stato inferiore a quello previsto per il redattore di prima nomina.
I soci professionali dovranno attestare di non essere iscritti a un Ordine, Collegio e Associazione professionale concernente una professione diversa da quella giornalistica.
Per l’iscrizione nell’elenco collaboratori dovrà essere presentata autocertificazione con il numero di tessera professionale di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti, elenco pubblicisti e indicante l’attività giornalistica in essere o quella svolta almeno nell’anno solare precedente.
La falsa autocertificazione comporta l’immediata radiazione dal sindacato e le ulteriori sanzioni previste nello statuto e nel regolamento della Fnsi.
Il rinnovo annuale dell’iscrizione avviene con il pagamento della quota.
Qualora il socio Professionale abbia denunciato un reddito inferiore alla media parametrale biennale in base alla quale la Fnsi obbliga all’iscrizione tra i soci professionali, in considerazione di tali  difficoltà economiche potrà richiedere di versare una quota ridotta, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, previa trasmissione dell’ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione di mancata presentazione della stessa.

Articolo 3
Le domande di iscrizione sono presentate su un apposito modulo, che l’interessato dovrà compilare e sottoscrivere. Un incaricato del Sindacato Giornalisti Abruzzesi dovrà apporre numero di protocollo e data della presentazione della domanda e sottoscrivere per ricevuta.
Una copia della domanda dovrà essere inviata alla Fnsi, un’altra dovrà essere consegnata all’interessato.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 4
La convocazione avviene normalmente per lettera o e mail, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata al domicilio o alla casella di posta elettronica, possibilmente certificata, indicata dai consiglieri. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche telefonicamente, con un preavviso minimo di ventiquattro ore.
L’ordine del giorno è stabilito dal Segretario: ulteriori punti possono essere aggiunti su richiesta della maggioranza dei componenti depositata almeno sette giorni prima della convocazione.

Articolo 5
Nei casi previsti dall’articolo 24 dello statuto, se per l’elezione del Consiglio Direttivo è stata presentata una sola lista o non sono state presentate liste, subentra al posto del consigliere uscente il primo dei non eletti.

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 6
Il Collegio dei Probiviri giudica secondo le norme dello Statuto Sga, del presente regolamento, dello Statuto della Fnsi e dell’ordinamento normativo dello Stato.

Articolo 7
Il ricorso deve essere presentato attraverso posta certificata, lettera raccomandata AR o mediante deposito nella segreteria Sga. L’atto deve essere protocollato da persona incaricata.
Il ricorso deve contenere le generalità del o dei ricorrenti, l’esposizione dei fatti per i quali si chiede decisone, l’indicazione delle eventuali motivazioni di fatto e di diritto, domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni.
Il ricorrente può chiedere anche accertamenti preliminari o istruttori.

Articolo 8
Il Collegio, una volta ricevuto il ricorso, ne invia copia, entro 20 giorni, attraverso raccomandata AR o mail pec alle parti e al Consiglio direttivo Sga, con richiesta contestuale di controdeduzioni da inviarsi entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso.
Nel controricorso o nelle controdeduzioni possono essere richiesti accertamenti preliminari o istruttori.
Di ogni provvedimento istruttorio il Collegio dà avviso mediante lettera raccomandata o mail pec.
Fino a dieci giorni prima della convocazione del Collegio le parti possono: prendere visione di atti e documenti, richiederne copia, depositare memorie difensive.

Articolo 9
Il presidente del Collegio, completati i preliminari, istruisce la pratica o delegare all’uopo uno dei componenti. Il relatore può decidere di convocare le parti anche accogliendo una richiesta in questo senso ai fini di un tentativo di conciliazione.

Articolo 10
Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono segrete.
Sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisione debbono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 11
Il relatore illustra i fatti e i motivi del ricorso che viene posto in discussione. Al termine dell’esame il presidente pone ai voti la decisione finale e il relatore vota per ultimo. Per decisioni interlocutorie o istruttorie non è necessaria la formalità delle votazioni.
Il procedimento può essere sospeso qualora la questione in esame sia oggetto di indagine da parte della magistratura ordinaria.

Articolo 12
Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono convocate dal presidente mediante comunicazione scritta inviata via posta o mail almeno dieci giorni prima della riunione. Nella lettera di convocazione deve essere contenuto l’ordine del giorno dei lavori.

Articolo 13
In caso di ricorsi relativi alla procedura elettorale il Collegio dei Probiviri viene convocato con procedura d’urgenza, anche telefonicamente, almeno ventiquattro ore prima della riunione. La decisione deve essere comunicata al Segretario dell’Associazione e alla Commissione elettorale nelle 24 ore successive alla riunione.

 

COMMISSIONI

Articolo 14
Entro le prime tre sedute dall’insediamento il Consiglio Direttivo nomina i coordinatori delle commissioni previste dallo Statuto e valuta l’opportunità di costituirne, anche temporaneamente, di nuove.
Il Segretario e i Coordinatori invieranno una comunicazione agli iscritti chiedendo la loro disponibilità a partecipare al lavoro delle commissioni, che dovranno essere formate entro sessanta giorni dalla comunicazione.
I Coordinatori delle commissioni saranno invitati a partecipare a titolo consultivo e senza diritto di voto ai lavori del Consiglio Direttivo quando saranno all’ordine del giorno argomenti relativi ai settori di rispettiva competenza.

Articolo 15
Ogni anno in un’apposita riunione convocata dal Consiglio Direttivo i Coordinatori relazioneranno sull’attività svolta dalla commissione. L’incontro potrà essere sostituito da una relazione scritta che verrà esaminata dal Consiglio Direttivo e, ove necessario, presentata all’Assemblea dei soci.

Articolo 16
Anche il Coordinatore della Commissione Lavoro Autonomo regionale relazionerà annualmente al direttivo sull’attività svolta, qualora lo si ritenga utile anche alla presenza del Presidente della commissione stessa.

Articolo 17
La Commissione regionale Lavoro Autonomo è costituita da tre soci. L’elezione avviene su base territoriale secondo le norme stabilite nello Statuto e nel Regolamento della Fnsi.
Il primo e il secondo degli eletti rappresentano Sga nell’assemblea nazionale lavoro autonomo, il primo degli eletti sarà componente anche della Commissione lavoro autonomo nazionale.
La Commissione nel corso della prima seduta nomina al suo interno un Presidente.

 

GRUPPI DI SPECIALIZZAZIONE

 Articolo 18
I Gruppi di Specializzazione costituiti a livello regionale agiscono nel rispetto totale dello Statuto associativo, dello Statuto della Fnsi e del presente Regolamento.
Non hanno titolo a intervenire autonomamente nelle vertenze territoriali.
Si distinguono, come previsto dallo Statuto federale, in Gruppi di Specializzazione con caratteristiche professionali-sindacali, richiamate dal Cnlg, ovvero con scopi promozionali e di incentivazione professionale culturale.
Ai gruppi locali il riconoscimento viene attribuito sulla base di quanto stabilito dal CN della Fnsi per quelli nazionali.
Ogni socio non può far parte di più di due Gruppi di Specializzazione e può assumere cariche sociali in un solo gruppo.

Articolo 19
Gli oneri di spesa per il funzionamento, la partecipazione all’attività regionale o federale, sono esclusivamente a carico di ciascun gruppo.

Articolo 20
I Gruppi di Specializzazione devono inviare al direttivo Sga copia degli statuti e delle eventuali successive modifiche entro 30 giorni dalla loro approvazione. Lo Statuto dovrà uniformarsi allo Statuto-tipo allegato al Regolamento federale. Entro 60 giorni, in caso di cambiamento dello Statuto o del Regolamento dell’Associazione, i Gruppi devono provvedere anche all’adeguamento del loro statuto.

Articolo 21
I Gruppi di Specializzazione entro il 31 marzo di ogni anno sono tenuti inderogabilmente a trasmettere al Direttivo del Sindacato gli elenchi aggiornati dei nominativi degli iscritti e degli eletti alle cariche sociali, nonché i bilanci consuntivi per le necessarie verifiche.
La documentazione deve essere accompagnata da una relazione analitica sull’attività svolta.
Secondo quanto disposto anche nello Statuto federale l’inosservanza del termine comporta la sospensione dell’inquadramento nell’ambito di Sga.

Articolo 22
Il rappresentante di Sga nei Gruppi di Specializzazione è membro di diritto degli organismi esecutivi e direttivi dei Gruppi stessi, mantiene il collegamento tra l’Associazione e il Gruppo, e riferisce direttamente al Direttivo del sindacato.

Articolo 23
I Gruppi di Specializzazione prima di programmare qualsiasi iniziativa, comprese attività editoriale autonoma e attivazione di collaborazioni con soggetti esterni, devono darne comunicazione al sindacato tramite il rappresentante nominato dal direttivo. Non possono essere attivate stabili collaborazioni con partiti o movimenti politici e altri sindacati.

Articolo 24
In caso di violazione della disciplina sindacale e degli obblighi derivanti dall’applicazione dello Statuto Sga, dello Statuto e del Regolamento Fnsi e del presente Regolamento, il Consiglio Direttivo può procedere al commissariamento del gruppo.

 

ELEZIONI E REFERENDUM

Articolo 25
La commissione elettorale è designata dal direttivo almeno trenta giorni prima dello svolgimento delle elezioni. Contestualmente viene stabilita l’entità di eventuali rimborsi da destinare ai singoli componenti della commissione e ai componenti dei seggi elettorali.
La Commissione elettorale deve essere composta da tre soci, due professionali ed un collaboratore e da tre supplenti.  Ha il compito di provvedere alle operazioni preparatorie ed a quelle inerenti le votazioni e lo scrutinio.
La Commissione  subito dopo la sua designazione elegge al proprio interno il Presidente ed ha i seguenti compiti:
– raccoglie le liste dei candidati presentate nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo e ne verifica la regolarità;
– controlla gli elenchi dei soci elettori ed eleggibili, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio Direttivo;
– costituisce i seggi elettorali e sceglie tra i soci tre scrutatori per seggio;
– provvede allo scrutinio pubblico, che viene effettuato nella sede del Sindacato dopo aver raggruppato in un’unica urna le schede dei diversi seggi;
– proclama gli eletti;
– giudica su eventuali ricorsi in materia elettorale presentati dai soci entro cinque giorni dalla proclamazione, con obbligo di esprimere  il giudizio entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso.
Le liste eventualmente pervenute e le indicazioni relative ai seggi vanno comunicate a tutti gli iscritti aventi diritto al voto, mediante posta elettronica e pubblicazione sul sito del Sindacato, almeno dieci giorni prima delle votazioni.
Il seggio elettorale centrale viene istituito nella sede del Sindacato. Il Consiglio Direttivo decide di costituire  eventuali altri seggi.
I soci che intendano esprimere il voto in un seggio diverso da quello costituito nella  provincia di residenza devono comunicarlo al seggio centrale prima del voto.

Articolo 26
Le liste devono essere depositate nella sede dell’Associazione entro le ore dodici del ventesimo giorno precedente la data delle elezioni. Il primo firmatario è considerato presentatore della lista e ne è a tutti gli effetti rappresentante.
Ogni candidato deve sottoscrivere, per accettazione, la sua candidatura. Nessuno può accettare candidature in più liste, pena la decadenza da ogni candidatura.
Non è consentita, pena l’annullamento della stessa, la firma di presentazione per più di una lista. I firmatari delle liste non possono essere candidati e devono essere in regola con il pagamento delle quote. I componenti della Commissione elettorale non possono essere candidati, né possono sottoscrivere liste pena la nullità della firma.
La votazione avviene per categorie: i professionali votano per i professionali; i collaboratori votano per i collaboratori.
I voti di preferenza, 5 al massimo per i professionali e 1 al massimo per i collaboratori, possono essere espressi soltanto nell’ambito di una lista, pena la nullità della scheda. Il voto di preferenza costituisce voto di lista.
Nel caso di liste concorrenti sulla scheda elettorale devono essere indicati i nomi dei candidati al Consiglio Direttivo.
L’assegnazione dei seggi a ciascuna lista avviene in proporzione ai voti ottenuti, secondo il metodo “D’Hont” e delle divisioni progressive. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. A parità di quest’ultima il posto è assegnato al candidato del genere meno rappresentato o, se la parità persista, al candidato che abbia una maggiore anzianità di iscrizione al Sindacato. In caso di ulteriore parità è assegnato al candidato più giovane di età.
In caso di lista unica, sulla scheda di votazione deve essere specificato che l’elettore può esprimere, pena la nullità,  un massimo di 5 preferenze per i professionali e di 1 preferenza per i collaboratori. Deve essere specificato altresì che l’elettore ha la facoltà di votare anche per nominativi non presenti nella lista, nella misura di uno al massimo, sia per i professionali sia per i collaboratori, pena la nullità. La scheda dovrà contenere, oltre ai nomi dei candidati della lista presentata anche un numero di righe pari al massimo anzidetto.
Qualora non sia stata presentata alcuna lista, la scheda conterrà solo un numero di righe pari a 5 per i professionali e a 1 per i collaboratori. Dovrà essere indicato sulla scheda che tutti gli aventi diritto al voto sono eleggibili.
Saranno validi i voti espressi in favore dei colleghi in regola con le norme dello Statuto.
Nei due casi predetti, risulteranno eletti i soci che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
L’indicazione di candidati non eleggibili darà luogo all’annullamento delle sole preferenze errate.

Articolo 27
Nell’elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri ciascun socio professionale indica sulla scheda il nominativo di un socio professionale, scelto dall’elenco dei soci eleggibili predisposto dal Consiglio Direttivo e verificato dalla Commissione elettorale. Ciascun socio collaboratore indica sulla scheda il nome di un socio collaboratore, scelto dall’elenco dei soci eleggibili predisposto dal Consiglio Direttivo e verificato dalla Commissione elettorale.
Per il Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti contemporaneamente due sindaci supplenti, uno per categoria, per subentrare al collega effettivo in caso di dimissioni o di impedimento.

 

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

Articolo 28
Variazioni al presente Regolamento potranno essere approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti all’Assemblea dei soci.